Formazione per il Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ecco una scheda sintetica per presentare i contenuti dell'Accordo riguardante la formazione del DL SPP pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012. Ricordiamo che l'assunzione diretta dell'incarico è possibile nei casi riportati all'Allegato II al Testo Unico (D.Lgs. 81/08) salvo eccezioni riportate all'art. 31 comma 6.
PRIMA FORMAZIONE:
Durata: 16 ore (rischio basso) / 32 ore (rischio medio) / 48 ore (rischio alto)
Contenuti:
MODULO 1. NORMATIVO - giuridico
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MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
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MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
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MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori
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Obbligo di frequenza: 90%
Verifica finale dell'apprendimento: obbligatoria, da svolgersi mediante colloquio o test.
Possibilità di svolgere in e-learning: sì, ma solo per i moduli 1.Normativo e 2.Gestionale (la verifica finale dev'essere comunque in presenza)
Esoneri: per chi era già esonerato ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 626/94 (ovvero, ha una nomina precedente al 31/12/1996); per chi ha frequentato il corso di 16 ore ai sensi del DM 16/01/1997; per chi ha svolto i corsi di formazione per RSPP per un settore Ateco analogo o di rischio superiore. In via transitoria sono ammessi anche corsi ai sensi del DM 16/01/1997, svolti entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, purchè risultino approvati all'entrata in vigore dell'Accordo stesso (26/01/2012).
Scadenza: la prima formazione va completata entro 90 gg in caso di avvio di nuova attività.
AGGIORNAMENTO
Durata: 6 ore (rischio basso) / 10 ore (rischio medio) / 14 ore (rischio alto) da ripartire in 5 anni
Contenuti: non devono essere la semplice ripetizione di quanto già visto nel corso di prima formazione, ma riguardare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
Obbligo di frequenza: 90%
Verifica finale dell'apprendimento: /
Possibilità di svolgere in e-learning: sì (la verifica finale dev'essere comunque in presenza)
Esoneri: /
Scadenza: 11/01/2017 per il primo quinquennio (5 anni dalla pubblicazione dell'Accordo). Per gli esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 626/94, il primo aggiornamento va concluso entro l'11/01/2014 (2 anni dalla pubblicazione dell'Accordo; in seguito seguiranno anche loro una cadenza quinquennale).
Federica Moino
Tel. 0422 916456 – Fax 0422 916411
e-mail: sicurezza@unindustriatv.it