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Pubblicata in data: martedì 6 luglio 2010 Il D.Lgs. 81/08, nell’ottica di promuovere un sistema della prevenzione aziendale più efficace, ha cercato di potenziare la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Tra le principali novità sicuramente spicca l’art. 37 comma 11, che oltre a ribadire i contenuti minimi del corso di prima formazione (32 ore) ha introdotto l’obbligo di aggiornamento. L’RLS ha quindi diritto ad un aggiornamento dedicato, che va oltre il generale obbligo di informazione e formazione periodica che il Datore di Lavoro ha nei confronti di tutti i lavoratori (art. 37, comma 6). L'attività formativa periodica deve avere un monte ore minimo di 4 all'anno per imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 all'anno per imprese che occupano più di 50 lavoratori. Il Testo Unico ha delegato alla Contrattazione Collettiva la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi; i corsi che proponiamo si basano sulle Linee di Indirizzo emanate dall'Organismo Paritetico Regionale, in virtù delle competenze in materia che gli sono riconosciute all'art. 51. Ecco le principali novità: CORSO DA 32 ORE
Nel momento in cui l’RLS si trovasse ad assumere il ruolo per una nuova azienda, di un comparto diverso, dovrà frequentare solo la parte speciale corrispondente, senza ripetere le 20 ore previste nella parte generale. AGGIORNAMENTO (4/8 ore) Rispetto ai corsi base, l’aggiornamento può diventare un’occasione importante per acquisire strumenti concreti per esercitare meglio il proprio ruolo, specie per gli RLS delle aziende con più di 50 lavoratori, nonchè migliorare la tecnica di comunicazione.Saranno proposti percorsi con programmi differenziati per permettere di personalizzare i contenuti ai comparti produttivi individuati e di trovare nel tempo attività formative motivanti ed efficaci, tenuto conto anche del fatto che i soggetti dovranno assolvere all’obbligo con cadenza annuale.
Federica Moino |
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